Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18002 del 28/08/2020 (Rv. 659012 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Imputazione ex art. 1193 c.c. - Presupposti - Pluralità di debiti tra le stesse parti - Necessità - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE
La disposizione dell'art. 1193 c.c. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)