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Sez. 2, Sentenza n. 22639 del 03/10/2013 (Rv. 627885 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE | Imputazione ex art. 1193 cod. civ. - Presupposti - Pluralità di debiti tra le stesse parti - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627885-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE

La disposizione dell'art. 1193 cod. civ. presuppone una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione, sicché tale disposizione non è applicabile, e la questione dell'imputazione del pagamento non è proponibile, quando tra le parti sussista un unico debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)