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Sez. 2, Sentenza n. 1493 del 22/04/1977 (Rv. 385210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI DI LEGITIMATIO AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - QUESTIONI DI LEGITIMATIO AD CAUSAM - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Neanche un vero e proprio problema di legittimazione ad causam puo essere sollevato per la prima volta, ovvero esaminato di ufficio, in Cassazione quando nelle fasi precedenti del processo si sia formato il giudicato su una pronuncia di merito, rispetto alla quale la regolare Costituzione del rapporto processuale incida in guisa di necessario presupposto. (V 3549/75, mass n 377745).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)