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Sez. 3, Sentenza n. 3549 del 24/10/1975 (Rv. 377745 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377745-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - TITOLARITA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La questione relativa alla concreta titolarita, attiva o passiva, del rapporto dedotto in giudizio, in quanto attinente al merito della lite, e non alla legitimatio ad causam (intesa quest'ultima, sotto il profilo strettamente processuale, come il potere di ottenere dal giudice una qualunque decisione di merito, favorevole o sfavorevole), non puo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, ove sulla questione medesima non sia stata in precedenza sollevata alcuna rituale contestazione. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la SC ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale il convenuto con Azione di risoluzione di un contratto di compravendita, nella veste di titolare della ditta venditrice, aveva sostenuto per la prima volta la sua estraneita al rapporto, per essere altra persona titolare della stessa ditta). (V 1600/73, mass n 364439; 3635/72, mass n 361655).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)