Sez. 3, Sentenza n. 5450 del 14/03/2006 (Rv. 588007 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice - Rilevabilità a mezzo della revocazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di notificazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Ove si lamenti che la corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che la notifica dell'atto di appello fosse stata ricevuta dalla germana del procuratore della parte, e non da persona a questi totalmente estranea e priva di alcun collegamento con lo stesso, ritenendo di conseguenza la regolarità della notificazione dell'atto di appello e la conseguente ritualità e procedibilità dell'impugnazione, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ., rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi del ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)