Sez. 1, Sentenza n. 4398 del 28/02/2006 (Rv. 586764 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Erronea interpretazione di un fatto da parte del giudice - Rilevabilità a mezzo della revocazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di arbitrato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Ove la corte d'appello, adita in sede di impugnazione del lodo per nullità, abbia pronunciato sul presupposto di un fatto, l'avere le parti attivato un arbitrato regolato dal capitolato generale di appalto delle opere pubbliche (approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063), la cui verità si assume essere incontestabilmente esclusa, si verte in un'ipotesi di errore revocatorio, da rimuovere a mezzo dello specifico strumento di impugnazione disciplinato dall'art. 395 cod. proc. civ., rimanendo esclusa la possibilità di avvalersi del rimedio del ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)