Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975 (Rv. 377670 - 01)
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE - FORMULAZIONE ESPRESSA E SOLENNE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - RISULTANZA IMPLICITA DELL'ATTO PUBBLICO - SUFFICIENZA - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - IDONEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
DONAZIONE - ACCETTAZIONE - IN GENERE - FORMULAZIONE ESPRESSA E SOLENNE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - RISULTANZA IMPLICITA DELL'ATTO PUBBLICO - SUFFICIENZA - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - IDONEITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accettazione della donazione, pur dovendo risultare da atto pubblico, non deve essere necessariamente espressa e solenne, ma puo risultare implicitamente dall'atto stesso: conseguentemente, la donazione puo intendersi accettata anche quando il donatario si sia limitato a sottoscrivere il documento notarile. Lo stabilire se dall'atto pubblico risulti inequivocabilmente quella manifestazione di volonta del donatario, che valga a significare accettazione, e compito riservato al giudice di merito, il cui giudizio al riguardo si traduce in apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se correttamente e congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)