Sez. 2, Sentenza n. 1449 del 16/03/1981 (Rv. 412102 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE - POSIZIONE DEL LEGITTIMARIO RISPETTO ALLE SCRITTURE PRIVATE SOTTOSCRITTE DAL DE CUIUS- REVINDICA DI BENI PER AVVENUTA USUCAPIONE IN FAVORE DEL DE CUIUS - SCRITTURA PRIVATA VALIDA PER ESCLUDERE IL POSSESSO AD USUCAPIONEM - DATA - VERITA - ACCERTAMENTO - PROVE AMMISSIBILI.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - IN GENERE - POSIZIONE DEL LEGITTIMARIO RISPETTO ALLE SCRITTURE PRIVATE SOTTOSCRITTE DAL DE CUIUS- REVINDICA DI BENI PER AVVENUTA USUCAPIONE IN FAVORE DEL DE CUIUS - SCRITTURA PRIVATA VALIDA PER ESCLUDERE IL POSSESSO AD USUCAPIONEM - DATA - VERITA - ACCERTAMENTO - PROVE AMMISSIBILI.*
In relazione alle scritture private sottoscritte dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all'art 2704 cod civ, solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicche, se la domanda da lui proposta non e riconducibile in tale ambito (nella specie: revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del de cuius), la verita della data di una scrittura privata siffatta, rilevante ai fini della decisione (nella specie: per escludere il possesso ad usucapionem), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere detta scrittura, con qualunque mezzo di prova. (V 3499/75, mass n 377670; (V 1361/69, mass n 340083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2704, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)