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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13870 del 19/05/2023 (Rv. 667699 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Locazione immobiliare - Mancato versamento annualità imposta di registro – Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667699-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di locazione, il mancato versamento di alcune annualità dell'imposta di registro, successive a quella iniziale, è sì sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva al fine della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cui all'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto.

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)