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Sez. 3 - , Sentenza n. 27169 del 28/12/2016 (Rv. 642348 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Art. 1, co. 346, l. n. 311 del 2004 – Applicazione ai soli contrati stipulati dopo la sua entrata in vigore – Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642348-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La previsione dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 - a tenore del quale i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari, ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all’art. 11 delle preleggi e considerata l’assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)