Sez. U, Sentenza n. 4348 del 09/04/1993 (Rv. 481791 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento | Rinvio del dibattimento ad una udienza successiva a quella inizialmente fissata - Diversa composizione del Consiglio dell'Ordine all'udienza di rinvio - Mutamento del collegio giudicante - Configurabilità - Esclusione.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Procedimento
In tema di procedimento a carico di avvocati, ove il Consiglio dell'Ordine, nell'udienza inizialmente fissata, si sia limitato, senza compiere alcun atto, a disporre un rinvio del dibattimento ad un'udienza successiva, la circostanza che il Consiglio (la natura amministrativa delle cui funzioni esclude peraltro, l'applicabilità del principio dell'immutabilità del giudice) abbia avuto una diversa composizione nell'udienza in cui fu disposto il rinvio ed in quella (di rinvio) di celebrazione del dibattimento stesso non implica mutamento del collegio giudicante, essendo tale ipotesi assimilabile a quella di rinvio del procedimento penale ad udienza fissa prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)