Sez. U, Sentenza n. 435 del 14/06/2000 (Rv. 537569 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Deliberazione del Consiglio dell'ordine locale - Vizi relativi alla formazione del quorum - Denuncia davanti al CNF - Necessità - Rilievo d'ufficio - Esclusione - Deducibilità per la prima volta in Cassazione - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell'Ordine degli Avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; tali Consigli costituiscono collegi imperfetti e per la validità delle loro deliberazioni è sufficiente il rispetto del quorum previsto dalla relativa normativa; eventuali violazioni del procedimento sotto tale profilo determinano vizi di legittimità del provvedimento disciplinare che lo conclude e devono essere dedotte mediante l'impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, essendo preclusa la rilevabilità d'ufficio e non potendo essere denunciati per la prima volta con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)