Sez. 3, Sentenza n. 8526 del 16/01/1976 Ud. (dep. 03/08/1976) Rv. 134251 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'INDIZIATO - RICHIESTA DI NOMINA DI UN DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITA DELL'INTERROGATORIO - EVENTUALE UTILIZZAZIONE DELL'ATTO NULLO - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERROGATORIO DELL'INDIZIATO - RICHIESTA DI NOMINA DI UN DIFENSORE - OMISSIONE - NULLITA DELL'INTERROGATORIO - EVENTUALE UTILIZZAZIONE DELL'ATTO NULLO - VIZIO DI MOTIVAZIONE.*
L'ufficiale di polizia giudiziaria, prima di procedere all'interrogatorio dell'indiziato di reato, deve, ai sensi degli artt 225 e 304 cod proc pen, invitare l'indiziato a scegliersi un difensore di fiducia e, in difetto, richiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore di ufficio. L'omissione di tali formalita, tassativamente prescritte, determina la nullita assoluta dell'interrogatorio e la inutilizzabilita di tale atto nullo. La eventuale utilizzazione dell'interrogatorio nullo integra un vizio di motivazione della sentenza che lo abbia recepito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)