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Sez. 1, Sentenza n. 8302 del 22/06/1995 Ud. (dep. 24/07/1995) Rv. 202120 - 01

Imputato - Capacità - In genere | Imputato ritenuto processualmente incapace - Ulteriori accertamenti per verificare lo stato di mente dell'imputato stesso - Modalità - Sono quelle previste per la perizia in senso tecnico - Inosservanza - Nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202120-01

Imputato - Capacità - In genere

L'art. 72 cod. proc. pen. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell'imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante "ulteriori accertamenti peritali". Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica "accertamenti sulla capacità dell'imputato", prevede che il giudice all'occorrenza disponga "perizia", mentre il secondo testualmente si riferisce agli "accertamenti previsti dall'art. 70" (mediante perizia), nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli "accertamenti peritali" prescritti dall'art. 72 (evidentemente "ulteriori" rispetto a quelli espletati ex art. 70) debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 e segg. cod. proc. pen., nessun altro significato potendosi dare all'espressione "accertamenti peritali" usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A.. L'omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che - in quanto concernente l'osservanza di disposizione relativa all'intervento (ovvero alla partecipazione) dell'imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa - va ricondotta alla tipologia delle nullità d'ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)