Sez. 6, Sentenza n. 3886 del 23/01/1997 Ud. (dep. 24/04/1997) Rv. 208917 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO | Perizia - Adempimento necessario - Esclusione - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ - ACCERTAMENTO
In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione "se occorre" contenuta nell'art. 70, primo comma, cod, proc. pen, l'espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 70 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)