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Sez. 1, Sentenza n. 3252 del 08/06/1979 (Rv. 399627 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ACCERTAMENTO OBIETTIVO DI FATTI DETERMINANTI L'INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA - ININFLUENZA - INFONDATEZZA DELLA PRETESA FONDATA SULL'ADDEBITABILITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399627-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - ACCERTAMENTO OBIETTIVO DI FATTI DETERMINANTI L'INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA - ININFLUENZA - INFONDATEZZA DELLA PRETESA FONDATA SULL'ADDEBITABILITA - IRRILEVANZA.*

L'art 151 cod civ, nella sua attuale formulazione, subordina la separazione giudiziale dei coniugi al solo accertamento obbiettivo di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza, anche indipendentemente dalla volonta di uno o di entrambi i coniugi, e, quindi, senza necessita che la separazione sia addebitabile ad uno di essi. Ne consegue che la separazione deve essere pronunciata anche nei casi in cui non venga in evidenza che la dedotta intollerabilita dipende dal volontario comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, e ancorche non trovi conferma la pretesa in tal senso sostenuta dal coniuge che si e fatto promotore del giudizio di separazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)