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Sez. 1, Sentenza n. 364 del 17/01/1983 (Rv. 425176 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - MERA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA PER FATTI OBIETTIVI - SUFFICIENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 151 COD. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425176-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - MERA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA PER FATTI OBIETTIVI - SUFFICIENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 151 COD. CIV. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Secondo l'attuale formulazione dell'art. 151 cod. civ., la separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o siano di pregiudizio per la prole, anche se essi siano stati determinati dal comportamento del coniuge attore, tale circostanza non incidendo sulla legittimazione all'Azione di quest'ultimo, ma solo sulla pronuncia di addebitabilità della separazione. E la norma, in tal senso interpretata, manifestamente non si pone in contrasto né con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 cost., la legge tenendo conto delle rispettive responsabilità dell'uno e dell'altro coniuge, facendone discendere un diverso trattamento a seconda dei casi; né con il principio dell'unità della famiglia tutelato dall'art. 29 cost., la normativa sulla separazione venendo in considerazione nella fase patologica della vita familiare, quando cioè la convivenza coniugale sia stata già gravemente turbata da fatti che rendono intollerabile la sua prosecuzione. (V 3252/79, mass n 399627).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)