Sez. 4, Sentenza n. 9934 del 19/03/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170871 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DISTANZA MINIMA DALLE LINEE ELETTRICHE AEREE - COMPUTO - CRITERI - FATTISPECIE: BRACCI MOBILI DI AUTOPOMPA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DISTANZA MINIMA DALLE LINEE ELETTRICHE AEREE - COMPUTO - CRITERI - FATTISPECIE: BRACCI MOBILI DI AUTOPOMPA.*
La distanza minima di cinque metri dalle linee elettriche aeree, che deve essere osservata nella costruzione di manufatti di qualsiasi genere, come prescritto dall'art. 11 d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, non va semplicisticamente computata tra la linea elettrica aerea e la costruzione o il ponteggio, ma deve ritenersi estesa a tutta la sfera di lavoro nella quale possa comunque verificarsi un collegamento tra operai e linea elettrica, anche per effetto di errori, imprudenze o negligenze degli stessi operai o di terzi, oltre che per la natura particolare del lavoro. (nella specie è stato ritenuto che la suddetta minima distanza sarebbe dovuta intercorrere tra la linea elettrica e le estremità dei bracci mobili di una autopompa). (Conf mass n 118453).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 64 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)