Sez. 4, Sentenza n. 588 del 19/02/1971 Ud. (dep. 17/06/1971) Rv. 118453 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DISTANZE DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE - COMPUTO - CRITERI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DISTANZE DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE - COMPUTO - CRITERI.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la distanza non inferiore ai cinque metri tra le linee elettriche aeree e le costruzioni o i ponteggi relativi va computate non dal fabbricato in cui il lavoratore presta la sua opera, ma da ogni adiacenza o dipendenza in cui i lavoratori devono muoversi.*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)