Sez. 5, Sentenza n. 23170 del 17/11/2010 (Rv. 615780 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Impresa di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Conferimento all'altro di potere rappresentativo - Prova della cogestione e della divisione degli utili - Idoneità della procura - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposta sui redditi, la circostanza che uno dei coniugi abbia conferito all'altro una procura, per essere rappresentato nella gestione dell'azienda commerciale di sua proprietà esclusiva, non basta per dimostrare che quell'azienda sia cogestita da entrambi, e che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 177 cod. civ., gli utili aziendali vadano tra essi ripartiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1387, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)