Sez. 5, Sentenza n. 2736 del 24/02/2001 (Rv. 544174 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE | Redditi di partecipazione societaria di un coniuge - Imputazione a ciascuno dei coniugi per metà del loro netto ammontare - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE
In tema di imposte sui redditi, i redditi di partecipazione societaria di un coniuge, rientrando tra i frutti civili di "beni" oggetto di comunione legale, vanno imputati, in applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, a ciascuno dei coniugi per metà del loro netto ammontare.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)