Sez. L, Sentenza n. 4274 del 24/03/2003 (Rv. 561328 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Utilizzazione contemporanea di prestazioni lavorative da parte di aziende formalmente distinte ma con unica organizzazione imprenditoriale - Requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 - Riferimento all'unico complesso aziendale - Necessità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nel caso in cui più imprese formalmente distinte, ma con un'unica organizzazione imprenditoriale (intesa anche come unico centro decisionale), utilizzino contemporaneamente le prestazioni degli stessi lavoratori, i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall'art. 24 della legge n. 223 del 1991 ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi devono essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)