diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11275 del 28/08/2000 (Rv. 539830 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento economico - funzionale tra più società - Configurabilità di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539830-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Qualora tra più società vi sia un collegamento economico - funzionale è da ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - anche ai fini della valutazione del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale dei lavoratori licenziati - quando si accerti l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la sussistenza del requisito dimensionale dei quindici dipendenti - richiesto ai fini dell'indicata tutela reale - in una fattispecie caratterizzata dal collegamento economico - funzionale tra una ditta individuale e una società di capitali facenti capo al medesimo soggetto e dalla promiscuità dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2249

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)