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Sez. L, Sentenza n. 7124 del 12/04/2016 (Rv. 639592 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo ex art. 59, comma 9, d.p.r. n. 218 del 1978 - Contratti di formazione e lavoro - Inclusione - Assunzione entro i limiti temporali - Conversione in rapporto a tempo indeterminato successiva - Spettanza del beneficio.
Stato
decisa il 2016-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639592-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il beneficio dello sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma 9, del d.p.r. n. 218 del 1978, già art. 14 della l. n. 183 del 1976, poiché concesso per favorire l'assunzione in zone svantaggiate, spetta anche per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati nei limiti temporali fissati dalla legge premiale ma convertiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente a tale data.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 59 com. 9 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)