Sez. L, Sentenza n. 5003 del 04/04/2001 (Rv. 545563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Benefici contributivi ex art. 14 legge n. 183 del 1976 - Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Il beneficio della riduzione degli oneri contributivi, previsto dall'art. 14 legge n. 183 del 1976 per i lavoratori nuovi assunti, spetta anche per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alla riduzione prevista dalla legge per tali contratti, atteso che, da un lato, le norme che prevedono per i suddetti lavoratori il pagamento di aliquote contributive ridotte non prevedono, parimenti, alcuna esclusione del beneficio degli sgravi e, dall'altro, non può configurarsi alcuna incompatibilità fra le due normative, essendo finalizzata la normativa sugli sgravi all'incremento occupazionale mediante il sostegno economico delle imprese, mentre quella sui contratti di formazione e lavoro ha lo scopo di favorire l'occupazione dei giovani e di migliorare la qualificazione professionale dei lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14, Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)