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Sez. 1, Sentenza n. 44477 del 25/10/2024 Ud. (dep. 04/12/2024) Rv. 287154-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno morale - Criteri di liquidazione - Valutazione in via equitativa - Legittimità - Obbligo di motivazione - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287154-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento.

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 660 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)