Sez. 5, Sentenza n. 6018 del 23/01/1997 Ud. (dep. 21/06/1997) Rv. 208086 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno non patrimoniale - Liquidazione - Apprezzamento discrezionale del giudice - Sindacabilità - Limiti.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, che sono incensurabili in sede di legittimità quando contengano l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)