Sez. 3, Sentenza n. 15137 del 02/06/1978 Ud. (dep. 28/11/1978) Rv. 089497 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - SANZIONI - IMBARCAZIONI ESTERE UTILIZZATE PER TRASPORTI REMUNERATI - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - SANZIONI - IMBARCAZIONI ESTERE UTILIZZATE PER TRASPORTI REMUNERATI - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Con riferimento al reato previsto dagli artt 216, 292 del tu in materia doganale, va precisato che qualsiasi imbarcazione da diporto per uso privato introdotta nel territorio doganale, conserva la condizione di merce estera in temporanea importazione finche non sia utilizzata per trasporti remunerati di qualsiasi tipo, o per noleggio. Venute meno queste condizioni, l'imbarcazione perde automaticamente la qualifica di merce estera in temporanea importazione, e sono quindi applicabili le pene stabilite per il delitto di contrabbando. (Conf Cass 7 novembre 1979, blancardi. Mass n 144360).*
Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553 art. 14, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)