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Sez. 1, Sentenza n. 3725 del 15/11/1969 (Rv. 343974 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - NOZIONE - FIGLIO CHE NON CONVIVA CON IL DESTINATARIO.*
Stato
decisa il 1969-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343974-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - A PERSONA DI FAMIGLIA - NOZIONE - FIGLIO CHE NON CONVIVA CON IL DESTINATARIO.*

La presunzione legale, di cui all'art 139 cod proc civ, si fonda non tanto sul legame di parentela quanto su di un rapporto di convivenza o di dipendenza, che, per la costanza di quotidiani contatti con il destinatario dell'atto, da affidamento che l'atto medesimo sara portato a sua conoscenza. L'art 139 cod proc civ, piu che alla famiglia, intesa come persone legate da vincoli di sangue entro un certo grado, fa riferimento al concetto di nucleo familiare, inteso come l'assieme di persone che uniscono al vincolo di sangue la comunanza di vita. Non puo considerarsi persona di famiglia, ai sensi del citato articolo, il figlio che abbia lasciato la famiglia di origine per crearsene una nuova ed abbia trasferito altrove la propria abitazione, salvo che vi ritorni, anche per soggiorni soltanto temporanei, implicanti la precedente comunanza di vita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)