Sez. 2, Sentenza n. 2572 del 12/04/1983 (Rv. 427437 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LEGITTIMATO A RICEVERE L'ATTO DA NOTIFICARSI AI SENSI DELL'ART. 139, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - LEGITTIMATO A RICEVERE L'ATTO DA NOTIFICARSI AI SENSI DELL'ART. 139, SECONDO COMMA COD. PROC. CIV. - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., è legittimato a ricevere l'atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo - secondo un giudizio di normalità - che una volta assunto l'incarico di trasmettere l'atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modi adeguati a realizzare lo scopo della notificazione. (V 3857/78, mass n 393425; (V 3725/69, mass n 343974; (V 1501/69, mass n 340325; (V 2368/65, mass n 314438).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)