Sez. 2, Sentenza n. 1198 del 06/02/1987 (Rv. 450736 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELLA EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AD UNO SOLO DEI CONDIVIDENTI - CONGUAGLIO SPETTANTE AGLI ALTRI CONDIVIDENTI - NATURA - DEBITI DI VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELLA EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - IN GENERE - ATTRIBUZIONE AD UNO SOLO DEI CONDIVIDENTI - CONGUAGLIO SPETTANTE AGLI ALTRI CONDIVIDENTI - NATURA - DEBITI DI VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La somma di denaro spettante agli altri condividenti nell'ipotesi di attribuzione del bene non divisibile ad uno solo dei condividenti, costituisce l'equivalente di un debito di valore, da commisurare perciò all'entità economica esistente al momento della attribuzione, e per la cui effettiva Determinazione, occorre tener conto di tutti i fattori esistenti, ivi compresa la perdita del potere di acquisto della moneta. (V 1529/85, mass n 439528; (V 4738/77, mass n 388351).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)