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Sez. 2, Sentenza n. 4738 del 07/11/1977 (Rv. 388351 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - MORE DEL PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - ADEGUAMENTO DEI CONGUAGLI - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388351-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITA - STIMA - CONGUAGLI IN DENARO - MORE DEL PROCEDIMENTO - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI - ADEGUAMENTO DEI CONGUAGLI - FUNZIONE.*

Qualora un immobile non comodamente divisibile venga assegnato, in Sede di divisione giudiziale, ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art 720 cod civ, con attribuzione agli altri di somme di denaro corrispondenti al valore delle rispettive quote, il giudice d'appello, anche d'ufficio, puo aggiornare l'ammontare di quelle somme in relazione al diminuito potere di acquisto della moneta, verificatosi nelle more del procedimento, se e nei limiti in cui tale svalutazione si sia tradotta in una nominale lievitazione del prezzo di mercato del bene. Detto aggiornamento, infatti, non comporta alcuna immutazione nella stima del bene e nella Determinazione dei conguagli in denaro, cosi come acquisite al processo, ma configura un adeguamento monetario di debiti di valore, necessario affinche la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. (V 2574/73, mass n 366037).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 766

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)