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Sez. 2, Sentenza n. 5000 del 28/04/1993 (Rv. 482113 - 01)

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari - Litisconsorzio necessario | Manufatto illegittimamente costruito sull'immobile comune da altro comproprietario - Domanda di abbattimento, di accertamento della estensione della proprietà condominiale, dell'illegittima occupazione di parte di essa e di risarcimento del danno - Proposizione da parte di altro comproprietario - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482113-01

Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Azioni giudiziarie - Lite tra comproprietari - Litisconsorzio necessario

Nel caso di domanda proposta da un comproprietario per l'abbattimento di un manufatto illegittimamente costruito sullo immobile comune da altro comproprietario e per l'accertamento dell'estensione della proprietà condominiale, dell'illegittima occupazione di parte di essa e per il risarcimento del danno, non sussiste la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, trattandosi di azione volta alla tutela della proprietà comune, cui è legittimato ogni comproprietario senza necessità dell'intervento in giudizio degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)