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Sez. 2, Sentenza n. 2004 del 21/03/1986 (Rv. 445216 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - OPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE AL TERZO CHE ABBIA ACQUISTATO DAL TITOLARE APPARENTE - REQUISITI - MALA FEDE - NOZIONE - MERA SCIENZA DELLA SIMULAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445216-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - OPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE AL TERZO CHE ABBIA ACQUISTATO DAL TITOLARE APPARENTE - REQUISITI - MALA FEDE - NOZIONE - MERA SCIENZA DELLA SIMULAZIONE - INSUFFICIENZA.*

Al fine d'integrare il requisito della mala fede necessario ai sensi dell'art. 1415 cod. civ. per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente, non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. (V 1838/52; (V 1953/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)