Sez. 2, Sentenza n. 8882 del 28/08/1990 (Rv. 469106 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TERZO ACQUIRENTE - OPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - MALAFEDE - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TERZO ACQUIRENTE - OPPONIBILITÀ DELLA SIMULAZIONE - MALAFEDE - NOZIONE.*
Al fine d'integrare il requisito della malafede necessario ai sensi dell'art. 1415 cod. civ. per opporre la simulazione al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente, non è sufficiente la mera scienza della simulazione, richiedendosi che il terzo abbia proceduto all'acquisto per effetto della simulazione, nel senso che, accordandosi con il titolare apparente, abbia inteso favorire il simulato alienante per consolidare rispetto agli altri terzi lo scopo pratico perseguito con la simulazione, ovvero abbia voluto profittare della simulazione stessa in danno del simulato alienante. (Conf 2004/86, mass n 445216).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)