Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011 (Rv. 617753 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancata trasposizione di direttive comunitarie - Azione per il riconoscimento del relativo trattamento economico - Natura di diritto soggettivo - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda con cui il laureato in medicina, ammesso alla frequenza di un corso di specializzazione (nella specie, nel triennio 1993/1996), chieda la condanna della P.A. al pagamento in suo favore del trattamento economico pari alla borsa di studio per la frequenza di detto corso - fondando detta richiesta o sull'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla mancata trasposizione, nel termine prescritto, delle pertinenti direttive comunitarie, ovvero sull'immediata operatività di queste ultime o sull'applicabilità retroattiva della normativa nazionale di recepimento (d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257) - spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, stante il carattere incondizionato e sufficientemente preciso di tali direttive, la natura della situazione giuridica che esse attribuiscono agli specializzandi non può che avere natura e consistenza di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)