Sez. 1, Sentenza n. 69 del 08/01/1979 (Rv. 396103 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CURATORE DEL FALLIMENTO ESERCITANTE L'AZIONE REVOCATORIA - QUALITA DI TERZO.*
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - ESCLUSIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - INAPPLICABILITA NEI CONFRONTI DEI TERZI - CURATORE DEL FALLIMENTO ESERCITANTE L'AZIONE REVOCATORIA - QUALITA DI TERZO.*
L'esclusione della prova testimoniale stabilita dall'art 2556 cod civ - in relazione all'art 2725 - per i contratti traslativi della proprieta di imprese soggette a registrazione concerne esclusivamente le parti contraenti e non e quindi applicabile nei confronti dei terzi, fra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento allorche esperimenta l'Azione revocatoria ai sensi dell'art 67 della legge fallimentare. (V 564/73, mass n 362618; (V 930/75, mass n 374318).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2556, Cod. Civ. art. 2725, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)