Sez. 2, Sentenza n. 1526 del 04/04/1978 (Rv. 390900 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA IN CORSO DI CAUSA IN FOGLIO SEPARATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VOLONTA DELLA PARTE DI CONFERIRE LA NUOVA PROCURA E MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE - SILENZIO DELLA SENTENZA SULLA REGOLARITA DELLA COSTITUZIONE - PRESUNZIONE DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO E DI CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA RILASCIATA IN CORSO DI CAUSA IN FOGLIO SEPARATO - VALIDITA - CONDIZIONI - VOLONTA DELLA PARTE DI CONFERIRE LA NUOVA PROCURA E MANCATA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE - SILENZIO DELLA SENTENZA SULLA REGOLARITA DELLA COSTITUZIONE - PRESUNZIONE DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO E DI CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA DEL CONTRADDITTORIO - FATTISPECIE.*
La procura ad litem rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro deceduto deve considerarsi valida anche se rilasciata in foglio separato o, comunque, in atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'art 83 cod proc civ, qualora non appaia dubbia la volonta della parte di conferire la nuova procura e sempreche non risulti sollevata tempestiva contestazione, in quanto il vizio che inficia la Costituzione di una delle parti non integra un caso di nullita rilevabile d'ufficio e l'irregolarita della procura deve considerarsi sanata per acquiescenza ai termini dell'art 157 cod proc civ. peraltro, verificandosi tale ipotesi, il silenzio della sentenza in ordine alla regolarita della Costituzione deve far presumere che il giudice abbia esercitato l'attivita di controllo e abbia constatato la regolare formazione del contraddittorio. (nella specie la procura al nuovo difensore era stata rilasciata in foglio separato e poi rinnovata in calce alla relazione di notificazione dell'atto di appello). (V 191/77, mass n 383708; (V 448/76, mass n 379093; (V 1163/74, mass n 369175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)