Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 04/11/1980 (Rv. 409697 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NOMINA DI UN NUOVO DIFENSORE IN CAUSA IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE - PROCURA SU FOGLIO SEPARATO O SU ATTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NELL'ART 83, COMMA TERZO, COD PROC CIV - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - NOMINA DI UN NUOVO DIFENSORE IN CAUSA IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE - PROCURA SU FOGLIO SEPARATO O SU ATTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NELL'ART 83, COMMA TERZO, COD PROC CIV - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Il mandato o la procura alle liti rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro, deve considerarsi valida anche se rilasciata in foglio separato, o, comunque in atto diverso quelli indicati nell'art 83, comma terzo, cod proc civ, qualora non non appaia dubbia la volonta della parte di conferire la nuova procura e sempre che non risulti sollevata tempestiva contestazione, in quanto il vizio che inficia la Costituzione di una delle parti non integra un caso di nullita rilevabile d'ufficio e le nullita della procura deve ritenersi sanata, per acquiescenza, a termini dell'art 157 cod proc civ. peraltro, in siffatta ipotesi, il silenzio della sentenza in ordine alla regolarita o meno della Costituzione deve far presumere che il giudice abbia esercitato l'attivita di controllo e abbia constatata la regolare formazione del contraddittorio. (nella specie, la procura era stata apposta a margine di una comparsa istruttoria depositata in cancelleria e il difensore della controparte non aveva sollevato alcuna obiezione neppure all'udienza di precisazione delle conclusioni). (Conf 1526/78, mass n 390900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)