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Sez. L, Sentenza n. 5804 del 15/11/1984 (Rv. 437487 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - CRITERI - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437487-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA COMPLESSIVA - CRITERI - MODALITÀ.*

La copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11, comma primo, della legge 2 aprile 1968 n. 482 (in tema di assunzione obbligatoria di invalidi ed assimilati) può ritenersi realizzata solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; pertanto, non sono computabili in tale aliquota quei lavoratori che, non assunti secondo il sistema del collocamento obbligatorio, siano divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro già instaurato senza l'intervento dell'ufficio predetto. (Conf 154/82, mass n 417837).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)