Sez. 1, Sentenza n. 2921 del 14/03/1995 (Rv. 491131 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE | Atto remissorio - Inclusione in una trattativa in corso o in un contratto - Efficacia della remissione - Subordinazione o alla conclusione o alla esecuzione del contratto in tutte le sue componenti - Ammissibilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - IN GENERE
In tema di remissione del debito, il carattere neutro della causa remissoria, secondo la previsione tipica dell'art. 1236 cod. civ., rende conciliabile la figura con un particolare assetto di interessi di più ampia portata perseguito pattiziamente dal creditore e dal debitore del rapporto, in cui la remissione si inserisca, e ciò indipendentemente da qualsiasi ipotesi transattiva. In tale configurazione, sia che l'atto remissorio si inserisca in una trattativa in corso, sia che attenga, come componente, ad un contratto concluso, nulla preclude al remittente di condizionare sospensivamente l'efficacia estintiva del rapporto obbligatorio originario o alla conclusione del contratto o alla realizzazione dell'esecuzione del contratto stesso in tutte le sue componenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)