Sez. 3, Sentenza n. 387 del 05/02/1969 (Rv. 338434 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA - NEGOZIO UNILATERALE E IRREVOCABILE - NEGOZIO BILATERALE - CONFIGURABILITA - REVOCA - ACCETTAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - NATURA - NEGOZIO UNILATERALE E IRREVOCABILE - NEGOZIO BILATERALE - CONFIGURABILITA - REVOCA - ACCETTAZIONE DELL'ALTRO CONTRAENTE - NECESSITA.*
Se e vero che la rinuncia costituisce di regola un negozio unilaterale e irrevocabile, peraltro essa puo anche realizzare il contenuto di un negozio bilaterale. In tal caso, rientra nel potere dispositivo dell'altro contraente accettare (o meno) la revoca del patto di rinuncia, con la conseguente sopravvivenza del diritto rinunciato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)