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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20870 del 10/10/2011 (Rv. 619711 - 01)

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Richiesta di cittadinanza italiana - Cittadini turchi figli di madre italiana - Incompletezza ed equivocità dei documenti prodotti - Richiesta officiosa d'informazioni alle autorità competenti - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619711-01

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE

Il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana richiesto da due cittadini turchi di madre italiana - che aveva perso la cittadinanza a causa del matrimonio con cittadino turco contratto nella vigenza della legge 13 giugno 1912, n. 555 e l'aveva riacquistata molto dopo la nascita dei figli, solo per effetto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151 - non può essere disatteso per insufficienza probatoria, determinata esclusivamente dalla ritenuta ambiguità della documentazione, peraltro non contestata dalla P.A. convenuta, prodotta a sostegno della domanda, senza indicare preventivamente alla parte istante l'esigenza di completare e chiarire il quadro probatorio, atteso che il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale, da attribuirsi alla cittadinanza, determina nel giudice di merito l'onere di attivare i suoi poteri di richiesta officiosa d'informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri, al fine di dissipare i dubbi afferenti alla registrazione dello stato civile in Turchia.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)