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Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009 (Rv. 606994 - 01)

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE | Donna italiana coniugata con cittadino straniero prima del 1° gennaio 1948 - Perdita della cittadinanza italiana ex legge n. 555 del 1912 - Declaratoria d'incostituzionalità della norma discriminatoria - Riacquisto automatico a partire dal 1° gennaio 1948 - Conseguenze - Riconoscimento dello "status" anche in capo ai figli illegittimamente privati della cittadinanza e ai loro discendenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606994-01

CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE

Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 10 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 219

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)