Sez. 1, Sentenza n. 9472 del 07/09/1999 (Rv. 529691 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Intollerabilità della convivenza ed addebito della separazione - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Valutazione globale dei reciproci comportamenti - Necessità - Violazione del dovere di fedeltà - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
In tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità' della convivenza e sulla addebitabilità della separazione stessa - istituzionalmente riservata al giudice del merito ed incensurabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo; ne consegue che la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero qualora la rottura dei rapporti coniugali sia stata determinata indipendentemente dalla successiva violazione dei doveri di fedeltà da parte di uno dei due coniugi (nella specie la S.C. ha, peraltro, riformato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso l'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi, nonostante la acclarata violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del medesimo, ritenendo non sufficientemente motivata la esclusione della rilevanza di tale vicenda quale causa efficiente dell'avvenuta separazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)