Sez. 1, Sentenza n. 961 del 30/01/1992 (Rv. 475493 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito | Intollerabilità della convivenza e addebitabilità della separazione - Accertamento del giudice di merito - Criteri - Valutazione globale dei reciproci comportamenti - Necessità - Conseguenza.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito
In tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità - che è riservata al giudice del merito e, se sorretta da congrua motivazione, non è censurabile in Cassazione - non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo; ne consegue che la violazione del dovere di fedeltà può non giustificare, da sola, la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)