Sez. 4, Sentenza n. 1699 del 02/07/1996 Cc. (dep. 14/08/1996) Rv. 206005 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Persone che si trovino nelle particolari condizioni soggettive indicate nell'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Divieto di custodia cautelare in carcere - Deroga - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Condizione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
Il principio dettato dal legislatore con l'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. di attenuazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di persone le quali si trovino in particolari condizioni soggettive che di per sè sconsiglierebbero la restrizione in carcere può essere derogato solo in presenza di effettive situazioni di assoluta peculiarità per quanto concerne la tutela dei cittadini. Conseguentemente, deve ritenersi che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 cod. proc. pen. quando però essi si connotino di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo e derivino specificamente dall'eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, sebbene costoro siano in età avanzata o nelle precarie condizioni fisiche indicate nel citato comma dell'art. 275 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)