Sez. 6, Sentenza n. 3415 del 21/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214970 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Ultrasettantenne - Custodia in carcere - Condizioni - Limiti - Valutazione del giudice.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In materia di misure cautelari, la presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., che impone l'applicazione della custodia in carcere, quando sussistano gravi indizi in ordine a determinati reati e non risultino acquisiti elementi che escludano l'esistenza di esigenze cautelari, è opposta a quella fissata dal quarto comma dell'articolo citato, che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza id esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La seconda presunzione, "in bonam partem", essendo dotata di maggiore specificità, prevale sulla prima, "in malam partem". Da ciò deriva che, per applicare la custodia in carcere a un ultrasettantenne, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quanto sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al terzo comma dell'articolo citato, dandone specifica e adeguata motivazione e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere-dovere del giudice disporre misure cautelari coercitive meno afflittive della custodia in carcere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)