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Sez. 1, Sentenza n. 694 del 05/03/1969 (Rv. 338957 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CRITERIO DEL PETITUM SOSTANZIALE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338957-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CRITERIO DEL PETITUM SOSTANZIALE - NOZIONE.*

Per stabilire se una determinata controversia rientri nella giurisdizione ordinaria deve attribuirsi Rilevanza decisiva alla posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, cioe alla natura della controversia da individuarsi concretamente in relazione al cosiddetto 'petitum sostanzialè, che si identifica con l'intrinseca natura dell'interesse dedotto in lite in funzione della reale protezione accordata dallo ordinamento giuridico alla posizione dedotta dal privato. (V.2813-68, massima n.335467 2027-68, massima n.334079 2027-68, massima n.334078 1693-68 massima n.333523 1175-68 massima n.332673 413-68, massima n.331414).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)