Sez. U, Sentenza n. 3351 del 20/11/1971 (Rv. 354870 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CRITERIO DELL'ESISTENZA O DELL'INESISTENZA DEL POTERE DELLA PA DI INCIDERE SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - CRITERIO DELL'ESISTENZA O DELL'INESISTENZA DEL POTERE DELLA PA DI INCIDERE SULLA POSIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO.*
Ai fini dell'attribuzione di una domanda alla giurisdizione ordinaria, non basta che l'attore prospetti la lesione, da parte della pubblica amministrazione, di un proprio diritto soggettivo, di cui chieda la reintegrazione patrimoniale, ma e necessario stabilire se, alla stregua delle norme che regolano la materia controversa, la posizione giuridica vantata dall'attore come diritto soggettivo sia tale anche di fronte alla pa. Questa indagine si risolve nell'applicazione del criterio desunto dall'esistenza o dall'inesistenza del potere della pa di invadere la sfera giuridica del cittadino. Se la legge attribuisce all' amministrazione tale potere, la posizione del soggetto leso non e di diritto soggettivo e puo trovare tutela riflessa dinanzi al giudice degli interessi, se ed in quanto l'interesse privato coincida con l'interesse pubblico al corretto Esercizio dei pubblici poteri. Se, invece, l'amministrazione non ha il potere di incidere sulla posizione giuridica soggettiva con un atto del tipo di quello che si denunzia come lesivo, quella posizione conserva anche di fronte alla pa la tutela diretta ed immediata dei diritti soggettivi, che non puo essere invocata se non davanti al giudice ordinario. (Conf 694'69, mass n 338957; 3154'68, mass n 336059; 2785'66, mass n (325303; 283'65).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)